Lavoro Franchising

Il franchising è davvero una rete di imprese? Ora arriva il contratto di rete

03 giugno 2011

Il franchising visto attraverso l'art.3 comma 4-ter della legge 33/2011 e le agevolazioni per le reti di impresa

Da tempo e da diverse parti si alzano voci per chiedere la modifica della legge riguardante il franchising. Qualcosa si sta muovendo, ma molti non se ne sono accorti.
Il contratto di rete può modificare il franchising per come lo conosciamo adesso.
Andando nello specifico non è inconsueto, per chi si occupa di franchising, definire lo stesso come una rete di imprese o più in generale una rete.
Su tale definizione, fino a poco tempo fa, non sorgeva nessun dubbio. Ora, alla luce dell'art. 3, comma 4-ter, della legge 33/2009 si presenta la necessità di chiarire cosa si intenda per reti di impresa e se il franchising ne possa far parte.
Ancora più necessaria, si presenta tale analisi alla luce dei vantaggi fiscali che le imprese appartenenti ad una rete d'impresa possono richiedere, come previsto dalla comunicazione del provvedimento delle agenzie delle entrate del 14/04/2011. Richiamando la definizione di rete di impresa data dal nuovo art.3, comma 4-ter, della sopra citata legge 33/2009: "con il Contratto di Rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".

Per arrivare all'obiettivo finale dell'indagine, ovvero se il franchising è alla luce di tale definizione una rete di impresa e se i franchisee possono richiedere i vantaggi fiscali che ne derivano è doveroso analizzare questo nuovo istituto giuridico.
Senza divagare in un mero dibattito dottrinale - giuridico, si evince, in prima battuta, che dalla definizione data dalla norma si possono dare diverse interpretazioni. Il carattere generale, che il Legislatore ha voluto dare alla definizione di rete deve essere imputato esclusivamente alla volontà di rendere questo negozio il più flessibile possibile.
E' essenziale porre ad attenzione tre elementi chiave:
1. I soggetti destinatari;
2. L'obiettivo;
3. L'organizzazione.

Per quanto riguarda il primo punto, per ciò che riguarda i soggetti destinatari,è lecito confinare tale istituto rivolto esclusivamente ad imprenditori a norma dell'art. 2082 c.c.
Con il contratto di rete, diversi imprenditori, non necessariamente delimitati in una determinata area geografica, possono stipulare tale contratto al fine di diventare più competitivi sul mercato. Si pone, a questo punto, il quesito se tutte le imprese possono accedere a tale contratto o se lo stesso è riservato a particolari categorie (es. società di capitali). La lungimiranza, in questo caso, del legislatore nel porre la definizione in termini generici ha dato la possibilità alle PMI italiane di accedere a tale contratto. Bisogna ricordare che il tessuto imprenditoriale italiano e sempre più caratterizzato da micro e piccole imprese.
Tale primo elemento è presente anche nel franchising. In effetti, i franchisee prima di accedere alla rete del franchisor si costituiscono come imprenditori o come imprese, generalmente di persone.
Si trova cosi, la soddisfazione del primo elemento essenziale del contratto di rete: "più imprenditori".
Il secondo elemento che si riscontra, nella lettura della definizione data dall'art.4, comma 4-ter, è l'obiettivo che ogni impresa, per sopravvivere sul mercato, deve porsi: "lo scopo di accrescere, [...], la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato"
Nella norma non si parla direttamente di vantaggio competitivo. Ma è chiaro che il legislatore ha voluto intendere proprio tale concetto.
Riportando anche questo secondo concetto nel meccanismo del franchising, bisogna constatare la presenza di una logica simile. In effetti, l'obiettivo ultimo del franchisee nel momento in cui accede ad un franchising è quella di accrescere la propria capacità competitiva all'interno del mercato, dettato dalla consapevolezza che dalla rete potrà ottenere capacità competitive superiori. L'ultimo punto individuato, è quello che si presenta più complesso, ma allo stesso tempo, si pone come "spartiacque" fra le reti di impresa a norma dell'attuale disciplina, più volte richiamata, e le reti non tali. Il punto su cui tutto verte, a mio modesto parere, è l'organizzazione. Infatti, i vuoti legislativi creati dal legislatore, devono essere necessariamente colmati (come accade in altri istituti come il consorzio), dall'autonomia contrattuale. Il legislatore, al fine di rendere sempre più flessibile ed adattabile alle esigenze dei destinatari tale contratto ha preferito non porre alcun limite limitandosi ad affermare: "...più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme de in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora di esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa".
E' apprezzabile la funzione che il legislatore ha voluto dare al "programma comune". Con esso, i partecipanti della rete definisco gli obiettivi e i modi per raggiungerlo.
Anche questo elemento è presente nel franchising. Con il contratto di franchising, più imprenditori (franchisee e franchisor) si obbligano reciprocamente, al fine di aumentare la propria capacità competitiva, a svolgere anche attività in comune. Non è raro, infatti, che il franchisor (che potremmo assimilare all'impresa capogruppo della rete) svolga attività quali il marketing, la produzione o la logistica al fine di aumentare la capacità dei partecipanti (affiliati), per nome e per conto di quest'ultimi.
Non solo, l'attività del franchising non si esaurisce solo con lo svolgimento di un'attività in comune, ma si obbliga a fornire informazioni (si pensi ad esempio il layout, indagini di mercato e know-how commerciale) utili allo svolgimento dell'attività di ogni singola impresa.

Alla luce di quanto detto, si può affermare tranquillamente che il franchising si presenta come una rete di impresa anche nell'ottica della nuova legislazione. Pertanto, i franchisee (o futuri tali) potrebbero tranquillamente accedere alle agevolazioni fiscali.
Le stesse sono previste dalla comunicazione dell'agenzia delle entrate del 14 aprile 2011 che permette di fruire di una sospensione di imposta per tutti i soggetti che accantonano ad apposita riserva gli utili al fine di accedere alla rete o di realizzare investimenti previsti dal contratto comune. Per far scattare le agevolazioni è necessario che ad ogni singolo progetto di franchising venga attribuita una preventiva asseverazione che comprovi la sussistenza di determinati elementi nel contratto di rete rilasciata da "organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto".

Resta solo da aspettare se i franchisor accetteranno la sfida della rete di impresa e la conseguente asseverazione che potrebbe essere visto non come un ostacolo ma come un requisito di qualità che da tempo si chiede per il franchising.

Per approfondimenti: waltervesperi@libero.it

Dott. Walter Vesperi
Manager e consulente aziendale

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