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Legge di Stabilità 2015

Misure e interventi per far ripartire l’economia nazionale.

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La consueta Manovra Finanziaria il cui iter, iniziato nell’autunno del 2014, prevede l’entrata in vigore all’inizio dell’anno successivo, ovvero a partire dal 1 gennaio 2015.

Molte le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 (dal Bonus IRPEF agli sgravi per le imprese che assumono), mentre non sono state toccate le pensioni, ad eccezione di un rinvio del pagamento dei doppi assegni previdenziali (quelli INPS-INPDAP) al 10 del mese e un incremento dell’imposizione fiscale sui fondi di pensione e sulla cosiddetta previdenza privata.
La manovra, che ha ricevuto anche il plauso di Bruxelles, interessa tutti, non solo le imprese. Vediamo schematicamente cosa contiene.

 

Le previsioni per Dipendenti e Famiglie.

Il governo intende sostenere la situazione economica delle famiglie e favorire lo sviluppo della popolazione, attraverso previsioni mirate quali:

  • la moratoria dei prestiti: è fissata a tre anni la moratoria sul pagamento delle “quote capitale” da corrispondere su mutui e prestiti concessi non solo alle imprese, ma anche alle famiglie;
  • bonus bebè: torna la previsione di un contributo per ogni nuovo nato o adottato nel biennio 2015-2017. La somma erogata sarà pari a 960 €/anno, erogata attraverso corresponsione di rate mensili, fino al raggiungimento del terzo anno del bambino;
  • bonus dipendenti: trova conferma il famoso bonus di 80€, che arricchirà la busta paga di quei dipendenti che hanno un reddito annuo compreso tra 8.145 e 24.000 €;
  • ticket restaurant: i tanto amati buoni pasto, che molti dipendenti ricevono mensilmente, se resi in forma elettronica avranno un valore esente di 7 € a partire dal luglio 2015 (in precedenza tale valore era di 5,29€);
  • liquidazione del TFR: a partire dal 1 marzo e fino al 30 giungo 2015, i dipendenti privati che abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità, potranno richiedere che il TFR fino a quel momento maturato, sia liquidato direttamente in busta paga, aggiungendosi allo stipendio. Chi opta per questa soluzione deve considerare che il TFR così corrisposto, non sarà soggetto alla contribuzione INPS e che sarà sottoposto a tassazione secondo l’aliquota ordinaria;

Le previsioni per le imprese

Nell’ottica di far ripartire l’occupazione, il governo stabilisce la completa deducibilità IRAP del costo che le imprese sostengono per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Chi non ha dipendenti può comunque contare su un credito d’imposta pari al 10% della quota IRAP, che potrà essere utilizzato all’atto della compilazione dell’F24.

Non solo, ma per incrementare il numero di assunzioni a tempo indeterminato, per ogni assunzione effettuata nel corso del 2015, l’azienda potrà chiedere un esonero contributivo di tre anni, fino ad un massimo di 8.060 €/anno. La domanda va presentata all’INPS, che provvede sulla base dell’ordine cronologico delle richieste.
Restano esclusi dall’agevolazione: apprendisti, collaboratori familiari e assunzioni di soggetti che avevano un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’entrata in vigore della legge.

Per sopperire all’annoso problema dei ritardi dei pagamenti dello Stato, è stata rinnovata la possibilità di compensare i crediti verso la PA, con i debiti verso l’erario (Agenzia Entrate ed Equitalia).

 

Le previsioni per le P.IVA

La comunicazione annuale dei dati relativi all’IVA 2015 viene soppressa a far corso dal 1 gennaio 2016; contemporaneamente il governo ha scelto di imporre nuovamente l’obbligo di invio della dichiarazione IVA, la cui scadenza è fissata per il 28 febbraio di ogni anno.

La novità più rilevante riguarda il regime dei minimi, che cambia a partire dal 1 gennaio 2015, pur facendo salve le P.IVA aperte fino alla fine del 2014.
Secondo il nuovo regime, l’aliquota d’imposta passa dal 5 al 15%, il reddito sarà calcolato sulla base di indici percentuali della redditività del lavoro, sono abrogati i limiti di età per l’accesso al regime agevolato e al nuovo regime non si applicheranno i minimi contributivi fissati dalla legge, quale ad esempio quello INPS per commercianti e artigiani.

Stando alle nuove previsioni, potranno aderire al regime dei minimi, coloro che, nell’anno precedente, hanno avuto:

 

  • un fatturato contenuto entro dati limiti, specificatamente indicati per ogni settore di attività;
  • un redditto da lavoro inferiore a 5.000 € (vi rientrano sia il lavoro dipendente, che quello accessorio o autonomo);
  • beni strumentali per un valore inferiore ai 20.000 €, escludendo dal computo gli eventuali immobili;
  • la prevalenza del nuovo regime sull’eventuale lavoro dipendente.

L’imposizione è ulteriormente ridotta a 1/3, per un periodo complessivo di tre esercizi, nel caso in cui:

  • nei tre esercizi precedenti, il titolare della P.IVA non abbia esercitato altra attività d’impresa;
  • l’attività posta in essere non sia la continuazione o la trasformazione di attività precedente;
  • chi ha eventualmente rilevato l’attività, rispetti comunque i limiti dimensionali imposti.

Sono esclusi ovviamente coloro che sono soggetti a regimi IVA speciali.


Altre previsioni

  • Ristrutturazioni: vengono confermati per tutto il 2015 il maxi bonus del 50% per le ristrutturazioni, il bonus energetico del 65% e il “bonus mobili”. Viene portato a 18 mesi il tempo entro il quale si può usufruire della detrazione per l’acquisto di un immobile ristrutturato, ma la ritenuta sui bonifici per le ristrutturazioni viene portata dal 4 all’8%.

  • Ravvedimento operoso: sono ampliate le possibilità di usufruire degli sconti della sanatoria, non più limitate alle richieste presentate entro il termine fissato per la dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione. In particolare:
    - per il 2010 – 2011, il ravvedimento può essere esercitato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello cui è riferito l’illecito e prevede una sanzione pari a 1/6 del minimo;
    per il 2012 e il 2013 il termine è quello della presentazione della dichiarazione per l’anno successivo a quello dell’illecito e la sanzione è rispettivamente pari a 1/7 del minimo e 1/8 del minimo;
    - dopo la contestazione, è possibile provvedere pagando una sanzione pari a 1/5 del minimo.

Luca Cortesi
Aprireinfranchising.it

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