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Il contratto di franchising e il contratto di associazione in partecipazione

Franchising o Associazione in Partecipazione?

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Il termine franchising, vittima della sua stessa “attrattività”, viene spesso utilizzato da nuovi operatori del mercato per avviare rapporti commerciali che nulla hanno a che fare con il franchising. Con questo non intendiamo dire che non siano proposte di business/collaborazione valide, ma è giusto fare le dovute distinzioni.

Fra i vari rapporti commerciali che spesso vengono scambiati per franchising, c’è il contratto di associazione in partecipazione.

Andiamo ad analizzare il contratto di associazione in partecipazione e le differenze con il franchising.

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dagli articoli che vanno dal 2549 al 2554 del Codice Civile, mentre il franchising è disciplinato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129 - Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale.

Il contratto di associazione in partecipazione viene definito come un contratto con cui l’associante (imprenditore) attribuisce all’associato una quota degli utili della sua impresa legati a uno o di più affari con l’associato, che si obbliga ad apportare capitale e/o in lavoro nell’impresa associante. In questo caso, non vengono a formarsi due nuove attività imprenditoriali.

La prima differenza sostanziale con il franchising, è che con esso una parte (franchisor) concede la disponibilità all’altra parte (franchisee), l’utilizzo di marchi, insegne e know-how, verso corrispettivo, facendolo entrare in una rete; nel contratto di associazione, di contro, l’associato deve provvedere con i propri mezzi al raggiungimento degli obiettivi.

Con il contratto di associazione in partecipazione, inoltre, i diritti acquisiti nei confronti di soggetti terzi e le obbligazioni assunte producono effetti giuridici solo nei confronti dell’associante.

L’elemento che più di tutti caratterizza il contratto di associazione in partecipazione è la compartecipazione delle perdite, che deve avvenire nella stessa misura in cui l’associato partecipa agli utili. Si deve evidenziare che in caso di perdite il valore non può superare quello dell’apporto, che concorre fino a capienza.

L’associato inoltre ha il diritto al controllo della gestione dell’affare o dell’attività dell’associante.

Tale forma di contratto è stata spesso utilizzata impropriamente. A tal fine a decorrere dal 18 luglio 2012, è stato imposto un numero massimo di associati impegnati in una medesima attività.

Tale limite non può essere superiore il numero di tre associati. Il predetto limite può essere superato nel caso in cui gli associati siano legati all’associante da rapporto coniugale o da vincoli di parentela (entro il terzo grado) o di affinità (entro il secondo grado).

Nel caso di violazione del limite il rapporto con tutti gli associati viene trasformato in una prestazione di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Madalina Girbovan
Aprireinfranchising.it

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