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FRANCHISING - La qualificazione del rapporto – Tra la legge N. 129/2004 e la giurisprudenza

Nozioni di Franchising

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Iniziamo questo percorso nell’ambito degli aspetti giuridici del contratto di franchising con un necessario passaggio attraverso quelli che ne rappresentano gli aspetti costituitivi. Vale la pena di ricordare, in primo luogo, che il contratto di franchising non faceva parte dell’originario “corpus” dei contratti tipici contenuti nel Codice Civile o altrove, e la determinazione dell’assetto di interessi da delineare con il contratto è stata demandata alle parti, nel rispetto della loro autonomia contrattuale (fermo restando ovviamente, il rispetto delle norme imperative del nostro Ordinamento).

La Legge 6 maggio 2004, n. 129, interviene pertanto a “tipizzare” il rapporto di affiliazione commerciale, o franchising, rendendo quest’ultimo da contratto “atipico”, un contratto “tipico”, ovverosia un contratto i cui elementi sono obbligatoriamente (in alcune parti essenziali) determinati dalla Legge.

La L. Franchising, in particolare, all’art. 1, stabilisce che il contratto di affiliazione è “il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”.

La Legge, pertanto, delineando il contratto tra due imprenditori posti a diversi livelli della catena distributiva (nel quale l’uno inserisce l’altro nella propria rete verso corrispettivo, e l’altro si obbliga a pagare detto corrispettivo in quanto ne riceve in cambio servizi che costituiscono un “valore aggiunto”), si occupa essenzialmente degli aspetti definitori del contratto, nonché degli obblighi informativi posti in capo alle parti, e segnatamente del franchisor.

Nulla stabilisce, invece, riguardo alla rilevante questione delle modalità di esecuzione del contratto stesso, la cui definizione viene pertanto demandata all’opera della giurisprudenza.

Sotto tale profilo, peraltro, si deve segnalare una importante Sentenza della Corte di Cassazione, che è recentemente intervenuta in merito alla qualificazione del rapporto di franchising.

Con tale provvedimento (si tratta della Sentenza n. 647 del 2007)la Corte delinea taluni principi informatori del contratto in discorso, costituendo la base per altri e più significativi passaggi interpretativi.

Per la Corte, infatti, “Il franchising costituisce un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o di vendita di beni, o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro corrispettivo”.

In tale ottica, prosegue la Corte, la causa del contratto di franchising sarebbe costituita dallo scambio tra la possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale “senza intervenire direttamente nella realtà locale”, e quella, per il franchisee, di intraprendere un'attività commerciale “dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e quindi giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso”.

Riassumiamo: la Cassazione, in buona sostanza ed in sintesi, ci dice che:

  • franchisor e franchisee sono imprenditori autonomi;
  • il franchising permette all'affiliante di “allargare il proprio giro commerciale”;
  • il franchising, per l'altra parte, costituisce strumento necessario per potere entrare sul mercato con un coefficiente di rischio sufficientemente contenuto, generato proprio dalla “affidabilità” e dal “prestigio” acquisiti dal franchisor.

Alla luce di quanto sopra, e posto che la L. 6 maggio 2004, n. 129, costituisce disciplina da interpretare (secondo quella che è l' “intenzione” manifestata dal Legislatore) in un'ottica “di favore” per il franchisee, sembrerebbe che tali “affidabilità” e “prestigio” costituiscano elementi essenziali del contratto, proprio in quanto costituenti la “causa” dello stesso. In altri termini, laddove tali elementi risultino inesistenti (abbiamo spesso parlato, in altre sedi, di franchisors del tutto “improvvisati” o addirittura di casi di vera e propria “simulazione” del possesso di know – how), la conseguenza potrebbe essere addirittura la vera e propria, radicale nullità del contratto stesso.

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